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Superbonus

Superbonus 2023 da 110 a 90 %: guida completa con tutte le novità

Dal 2023 parte la fase di transizione del Superbonus da 110 % a 90 %. Da quest’anno l’agevolazione viene depotenziata con un sistema “a scalare” che modifica uno degli strumenti più espansivi e rivoluzionari introdotti nel settore edile.

 

Sono stati il Decreto Aiuti Quater e la Legge di Bilancio 2023 a definire il nuovo calendario delle scadenze per il Superbonus “pieno” cambiando, tra l’altro, anche le regole sulle cessioni del credito.

 

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cos’è e come funziona Superbonus nel 2023, quali sono le varie scadenze del passaggio da 110% a 90% e tutte le novità introdotte dagli ultimi strumenti legislativi.

 

COS’È IL SUPERBONUS

Il Superbonus è una misura che incentiva efficientamento energetico e la ristrutturazione di edifici e consiste, nella sua versione originaria, in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute per tali interventi. Più precisamente, l’incentivo si applica alle spese di realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Per applicarlo è necessario che l’edificio oggetto di interventi ottenga un miglioramento di almeno due classi energetiche. Attivo dal 1° luglio 2020, il Superbonus è stato istituito dall’articolo 119 del Decreto Rilancio convertito in Legge e modificato a più riprese negli ultimi due anni e mezzo, fino al suo ridimensionamento dal 2023.

La detrazione relativa al Superbonus può essere fruita in tre modi diversi, ossia:

  • direttamente entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In tal caso, viene ripartita (secondo le regole valide dal 1° gennaio 2022 e anche per il 2023), in 4 quote annuali di pari importo;
  • con lo sconto in fattura, ovvero optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi;
  • con la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari entro specifici limiti che vi spieghiamo più avanti.

 

COME CAMBIA IL SUPERBONUS NEL 2023

Sin dalla sua introduzione, tuttavia, il Superbonus ha evidenziato problematiche applicative. Ciò ha costretto il Parlamento e il Governo a intervenire più volte per cercare di migliorare la misura in due direzioni per renderla, da una parte, più sostenibile per le Casse dello Stato e, dall’altra, per aggirare le frodi nelle cessioni del credito.

Per maggiori informazioni, puoi consultare l’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e visitare l’area tematica dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è possibile anche scaricare la guida e altri documenti d’interesse.

Queste misure si affiancano alle altre detrazioni inferiori al 110% e recuperabili in 10 anni, previste per gli altri Bonus Edilizi, già attive e spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio.

Con il c.d. Decreto Rilancio di marzo è stata lanciata un’importante agevolazione fiscale, rivolta a tutte le persone fisiche proprietarie di unità abitative, per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

Le novità sono le seguenti:

  • il passaggio della detrazione applicabile del Superbonus da 110 % a 90 % a partire dal 1° gennaio 2023 per la generalità dei casi e dei soggetti ammessi all’incentivo, stabilita dal Decreto Aiuti Quater, salvo eccezioni. I casi esclusi dalla diminuzione sono individuati dalla Legge di Bilancio 2023 e sono quelli che vi spighiamo in questo focus;
  • l’aumento da 4 a 5 del numero totale delle possibili cessioni del credito. Risulta quindi esserci una prima cessione libera tra tutti i soggetti, seguita da massimo 3 passaggi ulteriori (non più due come in precedenza) in favore di soggetti qualificati come banche, intermediari finanziari oppure assicurazioni.
  • le banche hanno la possibilità di cessione del credito, per un ulteriore passaggio, ai loro correntisti muniti di partita IVA. Questa novità è stata introdotta dal Decreto Aiuti Quater convertito in Legge, dopo un primo ok in Legge di Bilancio 2023 per il periodo scoperto tra il 1° gennaio all’entrata in vigore, appunto, del DL Aiuti Quater. Per conoscere altri dettagli sulla cessione del credito e sul regime di responsabilità vi consigliamo di leggere il nostro focus;
  • la possibilità per le imprese che realizzano lavori con il Superbonus e hanno problemi di liquidità di accedere alle garanzie SACE, per i cosiddetti “prestiti ponte”. Parliamo di finanziamenti a garanzia pubblica, a corto termine, per chi ha un credito in attesa di essere incassato. L’obiettivo della misura è cercare di sbloccare il mercato edile.

 

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SUPERBONUS

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

 

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento. Vale anche per i proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
  • I soggetti IRES rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali. Per soggetti IRES, si intende quelli passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società, come per esempio, le società di capitali, gli Enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società e simili.

A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE

La detrazione del Superbonus è nata con un’aliquota fissa pari al 110 %. Nel tempo, però, il Superbonus è divenuto molto dispendioso per le casse statali. Parliamo di circa 43 miliardi di investimenti ammessi a detrazione in data 31 agosto 2022, che porteranno a detrazioni per 47,3 miliardi di euro. Per questo motivo, il Decreto Aiuti Quater ha anticipato il suo ridimensionamento da 110 al 90 % già dal 1° gennaio 2023. Il sistema a scalare era stato infatti già stabilito dalla Legge di Bilancio 2022 dal 2024, ma l’urgenza di rientrare nel budget  ha imposto un’accelerazione dei tempi.

 

A CHI SPETTA IL SUPERBONUS 110 % NEL 2023

Come stabilito dal Decreto Aiuti Quater convertito in Legge e dalla Legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1° gennaio, si può usufruire del Superbonus al 110 %, quindi con detrazione piena, solo nei seguenti casi:

  • quando i lavori siano effettuati su immobili unifamiliari e solo sino al 31 marzo 2023, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento finale presentato da progetto;
  • quando siano effettuati su condomìni purchè la CILA, propedeutica alla fruizione del Superbonus, sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022. A stabilire tale regola, come vi spieghiamo in questa guida, è stata la Legge di Bilancio 2023;
  • quando si tratta di interventi effettuati da IACP e cooperative l’agevolazione è al 110% fino a 31 dicembre 2023, ma a patto che entro il 30 giugno 2023 i responsabili abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento;
  • per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, ma solo se l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;

Viceversa, in tutti gli altri casi opera un ribasso generale della percentuale di sconto sulla spesa per i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Scopo delle modifiche è prevenire le frodi e recuperare 4,5 miliardi di euro in 10 anni dalla misura. Per ulteriori dettagli sul Superbonus 90 %, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata.

 

SUPERBONUS VILLETTE, NUOVI REQUISITI 2023

Nel 2023 cambiano anche i requisiti di accesso al Superbonus per le villette. Secondo quanto previsto dal Decreto Aiuti Quater è possibile avere accesso al Superbonus al 90 % dal 1° gennaio 2023 per le villette o unità unifamiliari solo se:

  • si tratta di prima casa;
  • il contribuente possiede un reddito sotto i 15.000 euro variabile in base al “quoziente familiare” secondo un nuovo sistema di calcolo.

INTERVENTI AGEVOLABILI

Il Superbonus è legato al sostenimento di interventi riconducibili a quelli trainanti e anche gli interventi trainati che hanno come scopo l’efficientamento energetico, il consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. L’obiettivo è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Gli interventi principali (trainanti) agevolabili ammessi sono:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Invece, gli interventi aggiuntivi o trainati, cioè quelli eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali sono:

 

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (in questo caso ci riferiamo a un lavoro connesso al Superbonus, differente cioè dal bonus ricarica veicoli elettrici ARERA che vi spieghiamo in questa guida o dal bonus colonnine elettriche privati);
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (anche in questo caso, ci riferiamo a un lavoro connesso al Superbonus, differente cioè rispetto alla detrazione fino al 75% connessa, invece al bonus barriere architettoniche che vi spieghiamo nella nostra guida).

REGOLE 2023 SU SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto delle novità nell’applicazione dello sconto in fattura o la cessione del credito per chi usufruisce del Superbonus. In totale sono possibili 5 passaggi per la cessione del credito. In sostanza, è ammessa una prima cessione libera tra tutti i soggetti seguita, poi, da massimo 3 passaggi di credito ulteriori tra soggetti qualificati (non più due come avveniva fino a dicembre 2022) e uno verso i correntisti. Facciamo un riepilogo:

  • prima cessione del credito verso tutti;
  • tre cessioni al massimo, in favore solo di soggetti “vigilati”, vale a dire banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, nonché imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia;
  • infine, le banche hanno la possibilità di cedere ulteriormente il credito, un’ultima volta, a tutti i loro correntisti non “persone fisiche”, ossia società, professionisti e partite IVA, senza facoltà di successiva cessione.

Restano poi, anche nel 2023, le regole riepilogate dalla Circolare n.19 dell’Agenzia delle Entrate, stabilite con il Decreto Superbonus, con il Decreto Sostegni ter, Frodi, il Decreto Bollette e il Decreto Aiuti, valide già dal 2022:

  • divieto di cessione parziale. In base a tale divieto, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”. Per tale ragione, al credito viene attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso di sequestro penale, l’uso del credito d’imposta o sconto in fattura può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno;
  • per il recupero del patrimonio edilizio, la realizzazione o l’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022 e per tutto il 2023. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

 

MISURE ANTI FRODE ATTIVE NEL 2023

Per scongiurare le frodi, restano in vigore anche per il 2023, le misure introdotte dal Decreto Superbonus 2022 e quelle stabilite dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge. Più precisamente, la prima misura stabilisce:

  • da 2 a 5 anni di reclusione e da 50.000 fino a 100.000 euro di multa per i tecnici abilitati disonesti. La pena vale per coloro che, nelle asseverazioni relative a Superbonus 110 %, cessione dei crediti o sconti in fattura, espongano informazioni false o omettano di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione. Lo stesso trattamento vale per coloro che attestano falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, inoltre, è previsto un aumento di pena;
  • ritoccata la normativa sulle polizze assicurative obbligatorie per l’eventuale risarcimento dei danni. Sono da sottoscrivere “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

Invece, il Decreto Aiuti Bis convertito in Legge, chiarisce che:

  • la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave;
  • le imprese (ovvero i fornitori diversi da soggetti qualificati) che hanno applicato lo sconto in fattura e che si sono trovate nell’impossibilità di cedere successivamente le somme acquisite, potranno acquisire “ora per allora” visto di conformità, attestazioni e asseverazioni. La modifica riguarda cioè i crediti derivanti dai bonus casa – tra cui appunto il Superbonus 110 % – acquisiti prima del 12 novembre 2021 e finiti nella stretta del Decreto Antifrode. Quest’ultimo passaggio fa sì che la responsabilità del cessionario limitata ai casi di dolo o colpa grave si applica al Superbonus 110% (per la cessione del quale è sempre stato obbligatorio il rilascio del visto e la presenza delle asseverazioni) e per le cessioni degli altri bonus come Bonus ristrutturazione, Bonus condizionatori, Bonus zanzariere e il Bonus tende da sole.

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 che ha spiegato operativamente le novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis convertito in Legge.

 

 

Per completezza informativa ricordiamo che la scadenza per la comunicazione su sconto e cessione del credito era stata prima fissata al 29 aprile 2022 e poi prorogata al 15 ottobre 2022. Poi, la circolare n. 33 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate aveva fornito indicazioni su come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione entro il 30 novembre 2022, versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita. In caso di errori invece, la correzione era possibile tramite PEC. Se l’errore è sostanziale, era possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio.

 

 

LE NOVITÀ PER GLI ALTRI BONUS

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione del visto è necessaria, come già detto, solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

 

Per maggiori dettagli, si consiglia di leggere le risposte alle principali domande nella sezione FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

 

FUTURO PER IL SUPERBONUS DAL 2024

Salvo modifiche – su cui eventualmente vi aggiorneremo – nei prossimi anni al Superbonus verrà applicato il sistema a scalare già deciso dalla Legge di Bilancio 2022.Questo meccanismo prevede  all’articolo 1, comma 28, una serie di modifiche sulla platea di destinatari e sulla durata degli incentivi. Queste le regole che – salvo l’arrivo di altre misure – saranno valide dal 31 dicembre 2023:

 

  • Superbonus al 70 % per le spese sostenute nel 2024;
  • Superbonus al 65 % per le spese sostenute nel 2025.

Queste regole valgono per:

  • i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Il Superbonus è valido nella misura piena del 110 % fino al 31 dicembre 2025 solo per gli interventi effettuati in aree terremotate, come confermato dalla Legge di Bilancio 2023.

 

MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% E AL MECCANISMO DELLA CESSIONE DEI CREDITI – LEGGE N.6 DEL 13 GENNAIO 2023 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 176/2022 CD. DECRETO AIUTI QUATER

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 13 del 17 gennaio 2023 –  la Legge 13 gennaio 2023, n. 6di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,  (cd Decreto Aiuti Quater) recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, in vigore dal 18 gennaio u.s., che rende effettive tutte le ultime modifiche che riguardano il Superbonus e il meccanismo di cessione del credito di cui rispettivamente agli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020.

La legge di conversione del Decreto Aiuti-quater, unita alla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), completa, infatti, il pacchetto di norme che confermano la rimodulazione del Superbonus con l’aliquota al 90% per le spese sostenute nel 2023 , modificano la disciplina della cessione dei crediti (ampliamento da 2 a 3 ulteriori cessioni dopo la prima) e introducono prestiti ponte alle imprese con crediti incagliati con garanzia SACE.

Per quanto di interesse si riportano di seguito le disposizioni di cui all’articolo 9, recante “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico”.

CONDOMINI E UNICO PROPRIETARIO DI EDIFICIO (FINO A 4 U.I)
Riguardo la rimodulazione dell’aliquota fiscale del cd. Superbonus, si segnala l’art. 9, comma 1, lettera a) numero 1) che, modificando il comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020, prevede per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli sino ad un massimo di 4 unità posseduti da un unico proprietario (soggetti beneficiari di cui all’art. 119, co. 9, lett. a) D.L. 34/2020) la riduzione della detrazione al 90% per le spese sostenute nell’anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%.
Sul punto, come già segnalato nella nostra precedente news “Superbonus 110% – L’Agenzia delle Entrate delinea il quadro di riferimento”, si rende noto che, in sede di conversione del Decreto Aiuti quater, è stato abrogato il comma 2 dell’art. 9 relativo al sistema di eccezioni già previsto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

EDIFICI UNIFAMILIARI
L’art. 9, comma 1, lettera a), numero 2) conferma, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari (soggetti beneficiari di cui all’art. 119, co. 9, lett. b) D.L. 34/2020), l’estensione del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo..
Per quest’ultime, viene precisato che, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, viene ammesso il bonus al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al verificarsi delle seguenti condizioni [art. 9, comma 1, lettera a), numero 3)]:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (vengono esclusi quindi gli utilizzatori, quali gli inquilini o i comodatari);
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato con uno specifico criterio (si veda comma 8-bis.1 aggiunto dal decreto in esame all’art. 119 D.L. 34/2020) stabilito dall’art.9, comma 1, lettera b) e dall’art. 9, comma 1-bis – Allegato 1, che tiene in considerazione anche il reddito del coniuge (o del soggetto legato da unione civile, o del convivente) e degli altri familiari purché conviventi (genitori, fratelli etc. – cfr. art.12 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e il numero dei familiari stessi.

ONLUS, ODV, APS
L’art. 9, comma 1, lettera c) conferma, altresì, per gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV ed APS che prestano servizi socio assistenziali, l’applicabilità del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, mantenendo il criterio di calcolo del limite di spesa di cui al comma 10-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020.

CONTRIBUTO PER SOGGETTI  A BASSO REDDITO
L’art. 9, comma 3 conferma l’introduzione di un contributo da erogare per finanziare gli interventi realizzati dai soggetti con reddito non superiore a 15.000 euro. In particolare, la norma prevede che il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ovvero dal 19 novembre 2022).

CESSIONE DEL CREDITO E PRESTITI SACE
Relativamente al meccanismo di cessione dei crediti d’imposta, si segnala che:

  • l’art. 9, comma 4, prevedendo la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale da parte del cessionario, consente per i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, la possibilità di fruizione in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
  • l’art. 9, comma 4-bis, introdotto in sede di conversione, modifica il comma 1, lettere a) e b) (rispettivamente in materia di contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) e di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante) dell’art. 121 del D.L. 34/2020. La disposizione introduce la possibilità di un’ulteriore cessione del creditopassando da due a tredella detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
  • l’art. 9, comma 4-ter, anch’esso inserito in sede di conversione, chiarisce che le disposizioni introdotte al comma 4-bis sopra detto si applicano anche ai crediti di imposta oggetto di comunicazione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in data anteriore quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (ovvero in data precedente al 18 gennaio 2023);
  • l’art. 9, comma 4-quater, inserito durante l’esame in sede referente, prevede, limitatamente ai crediti d’imposta derivanti da Superbonusl’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese con codici ATECO 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati) per trasformare in liquidità i crediti acquisiti.

 

SUPERBONUS 110, LA PROROGA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 IN GAZZETTA UFFICIALE

Superbonus 110 per cento, la Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, proroga la maxi detrazione: per le unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, a patto che vengano eseguiti almeno il 30% dei lavori, per i condomini fino al 2025 con riduzione progressiva dell’agevolazione a partire dal 2024. Prorogati anche gli interventi trainati. Alcune misure del decreto antifrodi confluiscono nel testo in vigore dal 1° gennaio.

Vengono prorogate anche la cessione del credito e lo sconto in fattura.

ll Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (DL 34/2020 convertito in Legge 77/2020) che consente di elevare al 110% la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in via definitiva di proroga al 2023) per interventi di efficientamento energetico e di misure antisismiche. 

L’importante opportunità offerta dalla normativa è la possibilità non solo di utilizzare il bonus, sotto forma di detrazione fiscale in 5 anni, ma anche di poter cedere il credito fiscale alla Banca o ottenere uno sconto dai fornitori.

Per maggiori informazioni, puoi consultare l’art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e visitare l’area tematica dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in cui è possibile anche scaricare la guida e altri documenti d’interesse.

Queste misure si affiancano alle altre detrazioni inferiori al 110% e recuperabili in 10 anni, previste per gli altri Bonus Edilizi, già attive e spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio.

Con il c.d. Decreto Rilancio di marzo è stata lanciata un’importante agevolazione fiscale, rivolta a tutte le persone fisiche proprietarie di unità abitative, per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

L’agevolazione permette, di fatto, di affrontare gli interventi con copertura economica finanziaria a carico dello Stato.

ESMA offre servizi dedicati ed è in grado di orientarvi e seguirvi passo dopo passo in tutte le scelte relative al superbonus.

N.B. : Ove ricorrano le condizioni previste dalle norme di legge, tutti i costi degli interventi superbonus, compresi quelli professionali, sono detraibili o comunque rimborsabili tramite cessione del credito d’imposta.

ENEA interventi trainanti ecobonus:

  • BUILDING AUTOMATION 
  • CALDAIE E GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
  • COIBENTAZIONE INVOLUCRO
  • COLLETTORI SOLARI 
  • GENERATORI IBRIDI
  • POMPE DI CALORE
  • IMPIANTI FOTOVOLTAICI E ACCUMULO
  • SCHERMATURE SOLARI 
  • SERRAMENTI E INFISSI

BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% | 2022

Il bonus RISTRUTTURAZIONE 50 per cento per i lavori di ristrutturazione edilizia è confermato anche per il 2022 e, nell’ottica di definire in maniera chiara fino a quando è possibile fruirne, la Legge di Bilancio dispone la proroga dell’agevolazione a regole invariate fino al 2024.

Nonostante non siano cambiate le indicazioni operative in merito ai lavori inclusi nel bonus ristrutturazione 2022, al fine di contrastare le frodi nel settore edilizio sono stati introdotti nuovi adempimenti per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Anche per le agevolazioni diverse dal Superbonus è richiesta l’apposizione del visto di conformità e, in parallelo, l’attestazione di congruità delle spese da parte di professionisti abilitati.

Bonus ristrutturazione 2022, lavori ammessi, limiti :

Dal 1° gennaio 2022 e anche per i due anni successivi, con il bonus ristrutturazione i contribuenti avranno quindi la possibilità di portare in detrazione fiscale al 50 per cento le spese sostenute per i lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un massimo di 96.000 euro di spesa.

Il bonus ristrutturazione consente di accedere ad un rimborso IRPEF del 50 per cento per le spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro.

Accanto alla possibilità di fruire del bonus ristrutturazione come detrazione in dichiarazione dei redditi, anche per il 2022 sarà possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Bisognerà però tenere a mente i due nuovi adempimenti richiesti, introdotti dal decreto antifrode n. 157/2021, che verrà accorpato alle novità della Legge di Bilancio 2022.

I lavori ammessi al bonus del 50 per cento sono numerosi e la detrazione fiscale spetta per:

  • lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).

La detrazione del 50 per cento dall’IRPEF può essere richiesta non solo dal proprietario ma anche dai seguenti soggetti che sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.